12 aprile 2001 - Corriere della Sera

Ma qual è la legge che regola il trapianto parziale di ...

di ALFONSO MARRA magistrato

Ma qual è la legge che regola il trapianto parziale di fegato? Non è quella che norma il «trapianto di organi» (n° 91/1999), che invece riguarda esclusivamente l’espianto di organi da cadavere. La giusta normativa di riferimento è quella del 6 dicembre 1999, N° 483, composta di soli due articoli e che ha, appunto, per oggetto «Norme per consentire il trapianto parziale di fegato». L’articolo 1 stabilisce testualmente: «In deroga al divieto di cui all’art. 5 Codice Civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. Ai fini di cui innanzi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, N° 458 (Legge sul trapianto del rene)». L’altro articolo riguarda la data di entrata in vigore della legge: il giorno successivo alla pubblicazione (e non dopo 15 giorni come di solito).
Questa disposizione è nata per sopperire alla carenza di donatori, dando incremento ai trapianti di parti di fegato tra viventi, che in altri Paesi, come gli Usa oggi costituiscono il 40% di tutti i trapianti di fegato. Era di ostacolo all’emanazione di una tale legge un’interpretazione molto restrittiva dell’art. 5 CC, che vieta atti di disposizione del proprio corpo quando comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica. Secondo tale interpretazione rientrava nel divieto qualsiasi atto di disposizione del corpo, anche quelli che non comportano una diminuzione permanente, anche se a fini terapeutici e con il consenso dell’interessato. Ora si sottolinea l’importanza della finalità terapeutica, del consenso informato del donatore e dell’assenza di una menomazione permanente (il fegato si rigenera).
Per scongiurare cessioni a pagamento è prevista sia una sanzione penale per chi fa mediazione (reclusione sino a un anno), sia il controllo da parte del giudice della procedura. Possono donare parti di fegato, nell’ordine: i genitori, i figli, i fratelli germani, i fratelli non germani. Solo se il paziente non ha consanguinei o nessuno è disponibile o idoneo, può essere consentita una deroga per altri parenti o estranei. Il tutto dev’essere controllato dal giudice che deve ricevere l’atto di disposizione del donatore, verificare la maggiore età di quest’ultimo e l’assenza di mercimonio.