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12
aprile 2001 -
Corriere della Sera
Ma
qual è la legge che regola il trapianto parziale di ...
di
ALFONSO MARRA magistrato
Ma qual è la legge che
regola il trapianto parziale di fegato? Non è quella che norma il «trapianto
di organi» (n° 91/1999), che invece riguarda esclusivamente l’espianto di
organi da cadavere. La giusta normativa di riferimento è quella del 6 dicembre
1999, N° 483, composta di soli due articoli e che ha, appunto, per oggetto «Norme
per consentire il trapianto parziale di fegato». L’articolo 1 stabilisce
testualmente: «In deroga al divieto di cui all’art. 5 Codice Civile è
ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del
trapianto tra persone viventi. Ai fini di cui innanzi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, N° 458 (Legge sul
trapianto del rene)». L’altro articolo riguarda la data di entrata in vigore
della legge: il giorno successivo alla pubblicazione (e non dopo 15 giorni come
di solito).
Questa disposizione è nata per sopperire alla carenza di donatori, dando
incremento ai trapianti di parti di fegato tra viventi, che in altri Paesi, come
gli Usa oggi costituiscono il 40% di tutti i trapianti di fegato. Era di
ostacolo all’emanazione di una tale legge un’interpretazione molto
restrittiva dell’art. 5 CC, che vieta atti di disposizione del proprio corpo
quando comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica. Secondo
tale interpretazione rientrava nel divieto qualsiasi atto di disposizione del
corpo, anche quelli che non comportano una diminuzione permanente, anche se a
fini terapeutici e con il consenso dell’interessato. Ora si sottolinea
l’importanza della finalità terapeutica, del consenso informato del donatore
e dell’assenza di una menomazione permanente (il fegato si rigenera).
Per scongiurare cessioni a pagamento è prevista sia una sanzione penale per chi
fa mediazione (reclusione sino a un anno), sia il controllo da parte del giudice
della procedura. Possono donare parti di fegato, nell’ordine: i genitori, i
figli, i fratelli germani, i fratelli non germani. Solo se il paziente non ha
consanguinei o nessuno è disponibile o idoneo, può essere consentita una
deroga per altri parenti o estranei. Il tutto dev’essere controllato dal
giudice che deve ricevere l’atto di disposizione del donatore, verificare la
maggiore età di quest’ultimo e l’assenza di mercimonio.
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